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Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di "Moscato passito di Pantelleria", oppure produce nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino "Moscato passito di Pantelleria", che non abbia, le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 51, 55 e 57 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1036, n. 562, e successive modificazioni. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto e, accertata l'infrazione, l'autorita' giudiziaria ordina la confisca della merce.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008
