Il primo comma, lettera c), dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e' sostituito dal seguente: "c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello".
Testo vigente dal 16 luglio 1951
