Agli effetti dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale incaricato del grado superiore ai sensi dell'art. 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 16 luglio 1951
