Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianita' per qualsiasi causa o a giudizio di "non prescelto", non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;531~art6 · fonte del testo