Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianita' per qualsiasi causa o a giudizio di "non prescelto", non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.
Testo vigente dal 16 luglio 1951
