L'indennita' di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 198/1985

    Questione infondata
    3 luglio 1985

    Qualora la normativa sopravvenuta, sostitutiva di quella censurata, non si applichi ai rapporti esauriti, la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale risulta immutata nei termini indicati nell'ordinanza di rimessione, per cui, nonostante lo ius superveniens, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, essendo possibile esaminare nel merito il problema sottoposto al giudizio della Corte. (Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sul calcolo della indennità di anzianità spettante agli impiegati privati, sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., nonostante che nelle more del giudizio sia sopravvenuta la legge 29 maggio 1982, n. 297 - la quale ha disposto una nuova disciplina della predetta indennità, adottando una diversa denominazione e apportandovi profonde trasformazioni nel metodo del calcolo e nei vari profili funzionali - posto che tale normativa non si applica, come testualmente si ricava dall'art. 5 della legge, ai rapporti esauriti).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative all'indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-12-18;1561~art1 · fonte su Normattiva