Qualora la normativa sopravvenuta, sostitutiva di quella censurata, non si applichi ai rapporti esauriti, la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale risulta immutata nei termini indicati nell'ordinanza di rimessione, per cui, nonostante lo ius superveniens, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, essendo possibile esaminare nel merito il problema sottoposto al giudizio della Corte. (Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sul calcolo della indennità di anzianità spettante agli impiegati privati, sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., nonostante che nelle more del giudizio sia sopravvenuta la legge 29 maggio 1982, n. 297 - la quale ha disposto una nuova disciplina della predetta indennità, adottando una diversa denominazione e apportandovi profonde trasformazioni nel metodo del calcolo e nei vari profili funzionali - posto che tale normativa non si applica, come testualmente si ricava dall'art. 5 della legge, ai rapporti esauriti).
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative all'indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati