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Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo predetto e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali sono esercitate da un Collegio costituito da:

  • a)un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su designazione dei rispettivi Ministri;
  • b)un iscritto all'Istituto, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;
  • c)un amministratore di Ente locale, scelto dal Ministro per l'interno tra i designati delle Associazioni nazionale fra i Comuni, le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette Associazioni, fra gli amministratori di enti maggiori".

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art2 · fonte del testo