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Qualora non sia possibile ottenere le designazioni previste negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, entro il termine assegnato, rispettivamente, dai Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale, questi hanno facolta' di provvedere alla scelta di loro competenza, prescindendo dalle predette designazioni.
Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008
