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Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale d'assistenza ai dipendenti degli enti locali possono essere sciolti, per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento o per gravi irregolarita' di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, per un periodo di tempo non superiore ad un anno. Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina di un commissario straordinario con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art4 · fonte del testo