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La decadenza da membro del Consiglio di amministrazione e da sindaco dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 della legge 2 giugno 1930, n. 733, e' dichiarata, per i consiglieri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, e, per i sindaci, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art5 · fonte del testo