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All'art. 31 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, modificato dall'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1250, e' aggiunto il seguente comma: "L'Istituto e' autorizzato, previo parere del Ministero del tesoro, infine, ad impiegare le proprie riserve matematiche e, nei limiti dell'importo di cui al primo comma del presente articolo, i fondi disponibili anche nell'acquisto di beni immobili urbani da destinare esclusivamente ai servizi di istituto".

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art9 · fonte del testo