Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1 gennaio 1945, il minimo dell'indennita' premio di servizio e' elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152))
Testo vigente dal 2 aprile 1968
