L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde: lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767
1Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 ha disposto (con l'art. 4) che "Gli importi dell'indennita' di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470." Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Testo vigente dal 27 luglio 1952
