L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde: lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767

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Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 ha disposto (con l'art. 4) che "Gli importi dell'indennita' di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470." Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Testo vigente dal 27 luglio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1952 al 27 luglio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767

    Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 ha disposto (con l'art. 4) che "Gli importi dell'indennita' di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470." Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art5 · fonte del testo