Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermita' o per motivi indipendenti dalla propria volonta', che comunque non abbia diritto a pensione.7 Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilita', oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, gia' con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo. Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilita' dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1 della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volonta', e di detto comma nonche' del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilita' quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

Testo vigente dal 4 marzo 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 204/1972

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1972

    Erogato dall'Inadel, secondo le norme della legge 13 marzo 1950, n. 120, ai dipendenti da enti locali cui non compete la pensione, l'assegno vitalizio, istituito con il r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, integra, per la sua funzione sostitutiva della pensione, un particolare trattamento di quiescenza e trova quindi anch'esso nel rapporto di impiego giustificazione e misura. Perciò l'art. 11, comma primo, della indicata legge n. 120 - che di detto assegno vitalizio esclude la spettanza quando il personale sia collocato a riposo per motivi dipendenti dalla sua volontà - venendo a negare a detto personale quella parte del complessivo trattamento la cui corresponsione è differita, appare in contrasto con l'art. 36 Cost., e va quindi, in parte qua, dichiarato illegittimo. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 75 e 112 del 1968 e 25 del 1972.

    Art. 11 Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1950 al 4 marzo 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1 della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volonta', e di detto comma nonche' del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilita' quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art11 · fonte del testo