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Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1 gennaio 1945, il minimo dell'indennita' premio di servizio e' elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati. Nei limiti consentiti dal bilancio dell'Istituto eventuali aumenti dell'indennita' premio di servizio possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 7 aprile 1950 al 2 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art10 · fonte del testo