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[1]Contro i provvedimenti dell'I.N.A.D.E.L. concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine significa accettazione del ricorso.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/04/1950, n. 88 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 7 aprile 1950 al 2 aprile 1952
