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Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un Corpo, in un'Arma od in una specialita', commettano alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 e 174-septies del Codice penale per l'esercito e dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convalidato con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuni dei reati suindicati, e le persone indicate nel capoverso dell'art. 4 del predetto Regio decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformita' delle disposizioni dei detti articoli.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art102 · fonte del testo