Art. 104 — Pene per i sanitari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I medici chirurghi civili chiamati a far parte dei Consigli o Commissioni mobili di leva, i quali abbiano ricevuto doni o accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni
tolto: La pena a loro applicabile sia che al momento dei doni e delle promesse essi avessero gia' ricevuto l'incarico, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale incarico.
tolto: Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art104 · fonte del testo