Art. 104 — Pene per i sanitari
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[1]I medici chirurghi civili chiamati a far parte dei Consigli o Commissioni mobili di leva, i quali abbiano ricevuto doni o accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni
[2]La pena a loro applicabile sia che al momento dei doni e delle promesse essi avessero gia' ricevuto l'incarico, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale incarico.
[3]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
