Art. 110 — Entrata in vigore della presente legge
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[1]Le disposizioni della presente legge saranno applicate a cominciare dai giovani che nell'anno 1939 compiranno il 18° anno di eta'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
