Art. 63 — Entrata in vigore della presente legge
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto retroattivo, limitatamente alle requisizioni di navi o di galleggianti disposte in base alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, a decorrere dal 29 marzo 1939-XVII.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - BENNI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art63 · fonte del testo