Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 13 — Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

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Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva aeronautica, puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in regola con gli obblighi di leva e con gli obblighi di servizio militare.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art13 · fonte del testo