Art. 29 — (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
