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[1]Competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria.
[2]Spetta alla Autorita' giudiziaria ordinaria:
- a)conoscere dei reati di cui alla presente legge, che non siano espressamente attribuiti alla autorita' giudiziaria militare;
- b)definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di eta';
- c)pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
