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[1]Competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria.

[2]Spetta alla Autorita' giudiziaria ordinaria:

  • a)conoscere dei reati di cui alla presente legge, che non siano espressamente attribuiti alla autorita' giudiziaria militare;
  • b)definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di eta';
  • c)pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art19 · fonte del testo