Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 58 — Concessione agli addetti ai governo di aziende agricole, industriali e commerciali

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In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art58 · fonte del testo