Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche, per quelli di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 63 alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.
tolto: Si deve pero' tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art68 · fonte del testo