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[1]Il Ministro per l'aeronautica, oltre alla facolta' di inviare in congedo anticipato i militari di cu al precedente art. 63, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni.
[2]Il congedamento in entrambi i casi potra' essere totale o parziale e ove sia parziale, potra' essere disposto per aliquote di classi oppure per ruoli, categorie e specialita' o seguendo i titoli elencati nel precedente articolo 63.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
