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Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 63 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 70, l'ammissione allo eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
