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Il Ministro per l'aeronautica ha la facolta' di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nella Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente art. 42 o gli arruolati di piu' bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art74 · fonte del testo