Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 77 — Congedo illimitato e congedo assoluto

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[1]Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12.

[2]Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per eta' o per inidoneita' fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art77 · fonte del testo