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[1]Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato.

[2]I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica in congedo illimitato, possono essere richiamati in servizio in totalita' ovvero in parte, per classi, o parti di essa, o per ruoli, categorie e specialita', o per centri di reclutamento e mobilitazione di ascrizione.

[3]Tali richiami avranno luogo per decreto Reale; ma i miliari se invitati a presentarsi con semplice precetto personale hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

[4]Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

[5]Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per l'aeronautica, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art83 · fonte del testo