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Le disposizioni di cui agli articoli 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art85 · fonte del testo