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[1]L'iscritto di leva che, sena legittimo motivo, non si presenti nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento e' considerato e punito come renitente.

[2]La dichiarazione di renitenza e' pronunciata dal Consiglio di leva o dalla Commissione mobile di leva.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art86 · fonte del testo