Art. 88 — Revoca della dichiarazione di renitenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' in facolta' del Consiglio di leva o della Commissione mobile, oppure del Comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazioni di renitenza.
tolto: Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'Autorita' giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art88 · fonte del testo