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[1]Alla chiusura del secondo periodo della leva, i comandanti dei Centri di reclutamento e mobilitazione provvedono perche' sia pubblicata la lista dei renitenti in ciascun capoluogo di Provincia e nei Comuni sulle cui liste di leva generale i renitenti sono iscritti.

[2]Dalla lista dei renitenti vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolata la loro posizione.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art87 · fonte del testo