Art. 87 — Lista dei renitenti
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[1]Alla chiusura del secondo periodo della leva, i comandanti dei Centri di reclutamento e mobilitazione provvedono perche' sia pubblicata la lista dei renitenti in ciascun capoluogo di Provincia e nei Comuni sulle cui liste di leva generale i renitenti sono iscritti.
[2]Dalla lista dei renitenti vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolata la loro posizione.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
