Art. 88 — Revoca della dichiarazione di renitenza
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[1]E' in facolta' del Consiglio di leva o della Commissione mobile, oppure del Comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazioni di renitenza.
[2]Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'Autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
