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[1]Avviamento alle armi dei renitenti arruolati.

[2]I renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati vengono esaminati dal Consiglio di leva, e se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, se appartenenti a classe gia' chiamata alle armi, salvo guanto e' stabilito dal precedente art. 74.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art89 · fonte del testo