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[1]Avviamento alle armi dei renitenti arruolati.
[2]I renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati vengono esaminati dal Consiglio di leva, e se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, se appartenenti a classe gia' chiamata alle armi, salvo guanto e' stabilito dal precedente art. 74.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
