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[1]I renitenti presentatisi spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da due a sei mesi, se dal Consiglio di leva siano stati riconosciuti idonei al servizio militare, e nella pena della reclusione fino a tre mesi, se siano stati ritenuti inabili al servizio.

[2]I renitenti presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se riconosciuti idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi se dichiarati inabili al servizio.

[3]I renitenti arrestati incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da uno a due anni, se dichiarati idonei al servizio militare; e della reclusione da un mese ad un anno, se ritenuti inabili.

[4]Le pene sopra stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

[5]I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art92 · fonte del testo