Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 97 — Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse

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Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire millecinquecento, salvo, se vi e' luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art97 · fonte del testo