Art. 31 — Forniture e acquisti di registri, carta, stampati
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Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti. Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuati con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 8 settembre 1974
