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Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede l'Istituto superiore delle telecomunicazioni quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire venticinque milioni. Al collaudo di cui al comma precedente provvedono i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, quando il valore degli impianti e dei materiali non ecceda l'importo di lire venticinque milioni. Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi ed arredi di autorimessa e di officina provvede - a mezzo di appositi incaricati la direzione centrale competente per la motorizzazione, quando il valore relativo ecceda l'importo di lire venticinque milioni. Al collaudo di cui al precedente comma provvedono - a mezzo di appositi incaricati - i centri automezzi competenti per territorio, quando il valore dei veicoli, dei materiali, degli attrezzi ed arredi di autorimessa e di officina non ecceda l'importo di lire venticinque milioni. In deroga ai precedenti commi, allorche' si tratti di impianti e materiali di particolare complessita' tecnica e funzionale il collaudo e' eseguito dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e dalla direzione centrale competente per la motorizzazione, su proposta dell'organo competente per l'approvazione del progetto di impianto o di approvvigionamento, anche se il relativo valore non ecceda i limiti stabiliti per i circoli e per i centri automezzi. Per gli impianti e le forniture non eccedenti l'importo di lire due milioni, in luogo dell'atto formale di collaudo viene emesso un certificato di regolare esecuzione. Il regolamento determina le norme e le procedure per l'esecuzione dei collaudi. Al collaudo degli edifici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' degli impianti tecnologici connessi con le opere civili, provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore superi l'importo di lire venticinque milioni e gli uffici lavori quando tale valore non ecceda l'importo di lire venticinque milioni. Allorche' si tratti di lavori di particolare complessita' tecnica e funzionale, al collaudo provvede la direzione centrale competente per i lavori e gli impianti tecnologici su proposta motivata del direttore dell'ufficio lavori anche se il relativo importo non superi lire venticinque milioni.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 9 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art34 · fonte su Normattiva