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[1]Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.
[2]Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorita' militari, propone il condono totale o parziale della pena.
[3]Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
