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[1]Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

[2]Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorita' militari, propone il condono totale o parziale della pena.

[3]Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art1 · fonte del testo