Art. 9 — Differimento dell'esecuzione penale
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 e' differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.
tolto: Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento e' revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilita'.
tolto: Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.
tolto: Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro e' nelle facolta' del Ministro di grazia e giustizia, che e' altresi' competente a revocarlo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art9 · fonte del testo