Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', il Ministro di grazia e giustizia puo' ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o piu' figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o piu' affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art6 · fonte del testo