Art. 6 — Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', il Ministro di grazia e giustizia puo' ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o piu' figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o piu' affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art6 · fonte del testo