Art. 5 — Reati preveduti dalla legge penale militare
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salvo quanto e' stabilito dall'art. 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.
tolto: Nei procedimenti per tali reati la liberta' provvisoria puo' essere conceduta in conformita' delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione e' subordinata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art5 · fonte del testo