In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero - sotto la denominazione di cui all'articolo 1 - prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.

Testo vigente dal 9 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art8 · fonte su Normattiva