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Le ditte produttrici del prosciutto di Parma - e per quanto attiene a detta specifica produzione - sono tenute a consentire le ispezioni dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami delle carni da lavorare e lavorate, nonche' ad impiantare e a conservare i registri e la documentazione necessarie a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti, corrispondono ai requisiti prescritti dalla presente legge. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prosciutto indicate all'articolo 1 e sia autorizzata, secondo le vigenti leggi sanitarie.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990
