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I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore. Nei contratti gia' stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:
- 1)all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1 gennaio 1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
- 2)al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;
- 3)al canone iniziale aumentato del 32 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;
- 4)al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962. Nel caso di immobili gia' sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' ad contratti di sublocazione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
