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Per gli alloggi soggetti a proroga ed a blocco dei canoni ai sensi della presente legge, il pretore puo' concedere, anche in piu' riprese, l'ulteriore proroga di cui al quinto comma dell'articolo precedente fino a 30 mesi, valutate comparativamente le condizioni di urgenza o di bisogno del locatore e del conduttore. Nella prima determinazione della proroga, quando il pretore abbia accertato la prevalenza delle ragioni del conduttore ovvero la difficolta' per quest'ultimo di trovare una nuova idonea sistemazione abitativa, anche in rapporto all'esigenza per lo stesso di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere, la proroga non puo' essere inferiore a 12 mesi. Le spese relative al procedimento di graduazione degli sfratti non possono essere ripetute qualora il conduttore non si sia opposto alla convalida. Al conduttore moroso che non abbia in precedenza usufruito del termine di grazia previsto dall'articolo 4, si applica la disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 76/1980

    Altra decisione
    20 maggio 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833, cui l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui tali norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni tra loro notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia dimostrato l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità dell'alloggio per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o genitori, e che avrebbe perciò diritto ad una più immediata esecuzione, e locatore il cui conduttore disponga di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia offerto in cambio al conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze familiari, postoché: il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è stato poi sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; sempre nelle more è sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, la quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in corso soggetti a proroga per effetto dell'ultimo comma del successivo art. 59) ha stabilito per il rilascio degli immobili locati modalità diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto (art. 82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore continuino ad applicarsi le leggi precedenti; successivamente è stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, che per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per titoli privilegiati ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i medesimi casi dalla citata legge n. 392 del 1978; ulteriore normativa in tema di esecuzione è stata dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25; si rende, di conseguenza, necessario accertare se, alla stregua delle nuove normative, la questione prospettata sia tuttora rilevante.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 2 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 56 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art5 · fonte su Normattiva