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I canoni delle locazioni e sublocazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore una attivita' professionale, commerciale o artigiana aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'articolo 6, nonche' attivita' culturali, di istruzione, sindacali, assistenziali e cooperative, non possono essere aumentati anche quando il contratto e' rinnovato con altro conduttore. Nei contratti gia' stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti a regime di blocco, di cui al comma precedente, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:
- 1)all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del 5 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
- 2)all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente. Nel caso di immobili gia' sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero. La disciplina del presente articolo non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire. Quando l'impresa commerciale o artigiana siano condotte congiuntamente da due o piu' persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al piu' elevato dei redditi delle persone stesse. Sono escluse dal beneficio le societa' costituite secondo il libro V del codice civile, eccettuate le societa' cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; nonche' le imprese commerciali e artigiane organizzate in societa' semplici e in nome collettivo, quando non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai 10 milioni. Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 56, comma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1970 previsto dagli articoli 6 e 7 della legge succitata e' prorogato fino alla stessa scadenza del 31 dicembre 1973."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 maggio 1980
