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Qualora l'esito della visita veterinaria effettuata al confine sulle carni fresche provenienti da uno Stato membro della. Comunita' economica europea permetta di ritenere che nel macello o nel laboratorio di sezionamento riconosciuto non siano state o non siano piu' rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanita' provvede ad informare l'autorita' centrale competente dello Stato membro interessato. Qualora le misure prese da detta autorita' siano ritenute insufficienti ovvero non vengano adottate, le competenti autorita' italiane, su iniziativa del Ministero della sanita', provvedono a sottoporre il caso alla Commissione della Comunita' economica europea, al fine di promuovere le procedure previste dall'articolo 4 della direttiva n. 64/433/CEE del 26 giugno 1964, cosi' come modificato dal paragrafo 2) dell'articolo 3 e dall'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, onde ottenere l'autorizzazione a rifiutare l'introduzione nel territorio italiano di carni fresche provenienti dal predetto macello o laboratorio di sezionamento.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991
